Mantenimento e cura dei figli: il disinteresse affettivo e l’omessa contribuzione configurano un doppio reato
La Corte di Cassazione, con una recente e significativa sentenza (n. 13509 del 14 aprile 2026), ha ulteriormente definito i limiti della responsabilità penale del genitore che elude i propri doveri nei confronti dei figli minori, riaffermando un principio fondamentale: l’obbligo genitoriale non si limita all’aspetto economico, ma include innanzitutto un dovere di assistenza morale e presenza.
Il caso e la decisione della Suprema Corte
Il caso in esame riguardava un padre che, oltre a non corrispondere l’assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, aveva dimostrato un totale e prolungato disinteresse affettivo per le figlie, trascurando visite, contatti e ogni forma di partecipazione alla loro crescita.
Secondo la Corte, in una simile situazione, non si configura un unico reato, ma un concorso di reati. La condotta del genitore, infatti, compromette beni giuridici distinti:
- L’interesse economico (Art. 570-bis c.p.): sanziona il mero inadempimento dell’obbligo di pagamento dell’assegno stabilito dal giudice civile.
- L’obbligo di assistenza (Art. 570 c.p.): punisce la condotta di chi, mostrandosi indifferente nei confronti dei figli, fa mancare loro i “mezzi di sussistenza” e la necessaria assistenza morale e materiale.
L’esclusione dell’assorbimento tra i reati
L’aspetto più significativo della sentenza è l’esclusione del cosiddetto “assorbimento”. Numerose difese sostengono frequentemente che il reato di cui all’art. 570-bis (omesso versamento dell’assegno) assorba la violazione degli obblighi di assistenza familiare.
La Cassazione ha, invece, chiarito che:
- Il reato di cui all’art. 570-bis c.p. si configura per il solo fatto del mancato pagamento della somma stabilita.
- Il reato di cui all’art. 570, comma 2, n. 2 c.p. si attiva quando l’omissione patrimoniale, unita a un atteggiamento di totale indifferenza verso i bisogni e la vita dei figli, compromette i loro mezzi di sussistenza (da intendersi non solo come cibo, ma come tutto ciò che è necessario per una vita dignitosa di un minore).
Perché questa sentenza è importante
Questa pronuncia evidenzia che la responsabilità genitoriale non può essere delegata o “monetizzata”. Anche nell’eventualità in cui la madre (o l’altro genitore collocatario) riesca, grazie alle proprie forze o all’aiuto dei nonni, a garantire il necessario ai figli, il genitore inadempiente non può considerarsi esente da colpa: il reato è presente poiché l’obbligo di assistenza è personale e ineludibile.
La tutela dello Studio Legale Rizza
Lo Studio Legale Rizza segue con attenzione l’evoluzione del diritto di famiglia e penale-familiare, fornendo assistenza legale sia per la difesa dei diritti al mantenimento, sia per la tutela nei casi di violazione degli obblighi di assistenza. La salvaguardia dell’interesse superiore del minore rimane il fulcro di ogni nostra azione legale, affinché i diritti dei minori non vengano compromessi né sul piano economico né su quello affettivo.
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