Contratti di somministrazione e PA: la forma scritta non è un “optional”. Riflessioni sulla Sentenza n. 1712/2025 del Tribunale di Ragusa

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Il delicato equilibrio tra la continuità dell’erogazione dei servizi essenziali e il rigore delle procedure contabili della Pubblica Amministrazione segna un nuovo punto a favore della trasparenza e della legittimità procedurale. Con la recente sentenza n. 1712/2025, il Tribunale di Ragusa (G.I. Dott.ssa Rosanna Scollo) ha ribadito un principio che rischia di scuotere le fondamenta di molte cartolarizzazioni di crediti vantati verso i Comuni.

Il caso: tra regime di salvaguardia e cessione del credito

La vicenda nasce dall’opposizione promossa dal Comune di Pozzallo contro un decreto ingiuntivo di oltre 1,4 milioni di euro ottenuto da Banca Sistema S.p.A., quale cessionaria dei crediti di Enel Energia S.p.A. per forniture di energia elettrica e gas.

Le forniture erano state eseguite in regime di libero mercato, salvaguardia e FUI (Fornitura di Ultima Istanza). La difesa della banca sosteneva che la fonte legale del regime di salvaguardia esimesse dalla necessità di un contratto scritto. Il Tribunale, tuttavia, è stato di diverso avviso.

La centralità della “Forma Scritta ad Substantiam”

Il fulcro della decisione risiede nell’inderogabilità della forma scritta per i contratti della PA. Secondo il Giudice:

  • Necessità dell’atto contestuale: Il contratto deve risultare da un apposito documento sottoscritto da entrambe le parti; non è sufficiente lo scambio di corrispondenza se non tra ditte commerciali per lo Stato.
  • Inidoneità delle fatture: La fattura commerciale, essendo atto unilaterale, non costituisce prova della fonte negoziale ma solo un mero indizio dell’esecuzione della prestazione, inidoneo a surrogare il requisito formale.
  • Irrilevanza del comportamento concludente: Non hanno rilievo manifestazioni di volontà implicite, atti di ricognizione di debito o l’esecuzione stessa della prestazione (art. 1327 c.c.), poiché il regime di diritto pubblico mira a garantire il controllo istituzionale e la copertura finanziaria.

Salvaguardia: la legge individua il fornitore, ma non firma il contratto

Uno degli aspetti più interessanti della sentenza riguarda il regime di salvaguardia. Sebbene la normativa speciale individui il fornitore “ex lege” in assenza di scelta del cliente, la natura pubblica del soggetto rifornito (il Comune) impone comunque la successiva formalizzazione di un contratto scritto per far sorgere una valida obbligazione.

“Il subentro di un nuovo soggetto deve avvenire sulla base di un atto scritto, trattandosi di un soggetto pubblico, diversamente dalla stipula di un contratto da parte di un privato.”

Riflessi sulla stabilità finanziaria dei Comuni

In un contesto storico in cui i bilanci comunali sono strangolati da debiti per utenze energetiche spesso fuori controllo, questo orientamento offre una scialuppa di salvataggio procedurale di non poco conto.

  1. Risanamento dei conti: Molte pretese creditorie che pesano sui bilanci in sofferenza potrebbero rivelarsi nulle per difetto di forma, permettendo una rinegoziazione o una contestazione radicale del debito fuori bilancio.
  2. Cessione del credito: La sentenza sottolinea anche la necessità del consenso espresso della PA alla cessione del credito, in deroga alla libera cedibilità tra privati, minando la legittimazione attiva di molti istituti finanziari che agiscono in via monitoria.
  3. Governance e trasparenza: Il rigore formale impone agli uffici tecnici e ai fornitori una maggiore attenzione nella gestione delle commesse, evitando che la gestione dell’emergenza energetica diventi un vuoto normativo in cui i costi lievitano senza un controllo preventivo della spesa.

Conclusioni

La revoca del decreto ingiuntivo operata dal Tribunale di Ragusa non è solo un atto di applicazione ortodossa del R.D. 2440/1923, ma un monito: la semplificazione amministrativa non può mai tradursi in un affievolimento delle garanzie di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.).

Per i Comuni, si apre una stagione di verifica della regolarità dei propri impegni di spesa; per i fornitori, l’obbligo di uscire dalla zona grigia del “fatto compiuto” per abbracciare la certezza del diritto scritto.